Anche l’uso di foto semplici senza consenso dell’autore determina un danno da parametrare alle tariffe SIAE

Il Tribunale di Napoli Sezione Imprese con sentenza del 22 marzo 2022 ha stabilito che l’utilizzo di una fotografia non creativa sul web per finalità promozionali e senza il consenso dell’autore, costituisce violazione dei diritti d’autore sull’opera stessa.

Pertanto, la quantificazione del danno subito dall’autore si può assumere come parametro di riferimento le tabelle realizzate dalla SIAE per l’utilizzo a fini pubblicitari delle opere protette.

L’art. 2 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge diritto autore o più semplicemente l.d.a.), sulla protezione del diritto d’autore, ricomprende tra le opere protette “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II”.

Pur volendo escludere il carattere creativo della fotografia scattata dall’attore, raffigurante una veduta aerea del Vesuvio, la fotografia in questione rientra comunque nell’ambito di tutela delle fotografie come previsto dall’ex art. 87 e ss. l.d.a. presentando, come documentato dalla parte attrice, su cui ricade l’onere della prova, tutti i requisiti dell’art. 90 l.d.a. (i.e. il nome del fotografo, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata).
Nel corso del processo e documentazione allegata è emerso che la paternità della fotografia e che la tutela del diritto di sfruttamento economico della società ricorrente e che la fotografia era pubblicata con le credenziali ed era acquistabile con licenza direttamente dal sito web dell’autore.

Inoltre, è stato anche provato documentalmente che la società convenuta aveva pubblicato la stessa fotografia sul proprio sito web, per finalità promozionali, per un periodo di 12 mesi, e senza alcuna autorizzazione dell’autore.

In virtù di tutto ciò, il Tribunale di Napoli ha dichiarato che l’utilizzo della fotografia raffigurante una veduta aerea del Vesuvio da parte della convenuta sul proprio sito web per finalità promozionali e senza l’autorizzazione dell’autore costituisce violazione dei diritti d’autore sull’opera.
Sul piano risarcitorio, i giudici partenopei hanno ritenuto congruo assumere come parametro di riferimento le tabelle realizzate dalla SIAE per l’utilizzo delle opere tutelate a fini pubblicitario e hanno quantificato in euro 3.500,00 il danno subito dall’attrice.
Come è noto, infatti, la legge prevede differenti livelli di protezione delle fotografie a seconda che si tratti di “opere fotografiche” (art. 2, n. 7, l.d.a.), dotate dei requisiti del carattere creativo e della novità, ovvero di c.d. “fotografie semplici” (art. 87, comma 1, l.d.a.), intese quali immagini fotografiche di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale che riproducono fedelmente e pedissequamente la realtà, senza alcuna reinterpretazione soggettiva e creativa dell’autore. Nessuna tutela è invece riconosciuta alle c.d. “fotografie di mera documentazione”, e cioè quelle che ritraggono scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Anche in assenza di carattere creativo, le fotografie semplici – realizzate adoperando una particolare tecnica – godono della tutela conferita dai diritti connessi di cui agli artt. 87 e ss. l.d.a., secondo cui spetta al fotografo il diritto di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia per la durata di 20 anni dalla data di produzione della stessa.
Quanto ora stabilito dal Tribunale di Napoli era stato di recente affermato, anche, dal Tribunale di Roma con sentenza n. 4361/2021 dell’11 marzo 2021, che – pur escludendo il carattere creativo di una fotografia raffigurante una zona del centro storico – ha ritenuto che la pubblicazione della medesima fotografia (semplice) da parte di un terzo non autorizzato sulla propria pagina Facebook abbia comportato la lesione del diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, riconosciuto dall’art. 88 l.d.a. all’autore, e la conseguente lesione dei diritti patrimoniali naturalmente connessi al predetto diritto di utilizzazione
La sentenza del Tribunale di Napoli, oltre a confermare una volta di più la tutelabilità delle fotografie semplici, avvalora l’orientamento giurisprudenziale che assume come parametro di riferimento per la quantificazione del danno per la lesione dei diritti d’autore, la cui quantificazione del danno è parametrato alle tabelle realizzate dalla SIAE ricomprese nel “Compendio delle norme e dei compensi per la riproduzione di opere delle arti figurative”, ed, in particolare, la tabella relativa ai siti web di organizzazioni a scopo di lucro per gli utilizzi delle opere tutelate a fini pubblicitari.

Secondo tale tabella, le tariffe applicabili per l’utilizzo a scopo pubblicitario delle opere tutelate ammontano, per ciascuna opera e per ciascun sito web, ad euro 500,00 per il primo mese, euro 375,00 per il secondo e terzo mese ed euro 250,00 dal quarto al dodicesimo mese dell’anno di riferimento.
*dottore commercialista Salerno e Brescia

Foto di Zukiman Mohamad

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