La Corte Costituzionale con sentenza depositata il 16/06/2022 n. 149 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima L. n. 633 del 1941.
Come è noto, essenziali presupposti per l’operatività del ne bis in idem (ovvero non due volte per lo stessa cosa) convenzionale sono:
- la sussistenza di un idem factum: presupposto che la giurisprudenza ormai costante della Corte EDU, a partire almeno dalla sentenza della grande camera del 10 febbraio 2009, (paragrafi 79-84), identifica nei medesimi fatti materiali sui quali si fondano le due accuse penali, indipendentemente dalla loro eventuale diversa qualificazione giuridica;
- la sussistenza di una previa decisione, non importa se di condanna o di assoluzione, che concerna il merito della responsabilità penale dell’imputato e sia divenuta irrevocabile, non essendo più soggetta agli ordinari rimedi impugnatori (Corte EDU, sentenza Z., paragrafo 107);
- la sussistenza di un bis, ossia di un secondo procedimento o processo di carattere penale per quei medesimi fatti.
La questione trae origine e posto all’attenzione del giudice delle leggi per l’art. 649 cod. proc. pen. con riferimento a tutti i casi in cui, con riguardo ad uno stesso fatto, “sia stata già irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi protocolli”, la Corte ha censurato l’art. 649 cod. proc. pen. con specifico riferimento al regime di “doppio binario” sanzionatorio previsto in materia di tutela del diritto d’autore. Non v’è dubbio, invero, che la materia della tutela del diritto d’autore sia disciplinata dal diritto derivato dell’Unione Europea, e in particolare dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, che all’art. 8 impone segnatamente agli Stati membri l’obbligo di prevedere “sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive” contro le violazioni dei diritti e degli obblighi previsti dalla direttiva stessa.
Ciò implica che la disciplina sanzionatoria prevista, nell’ordinamento italiano, tanto dall’art. 171-ter quanto dall’art. 174-bis della L. n. 633 del 1941 ricade nell’ambito di attuazione del diritto dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 51 CDFUE, con conseguente obbligo, da parte delle competenti autorità amministrative e giudiziarie italiane, di rispettare i diritti riconosciuti dalla Carta, compreso l’art. 50 CDFUE che sancisce a livello unionale il diritto al ne bis in idem. Diritto, quest’ultimo, che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha già riconosciuto essere provvisto di effetto diretto nell’ordinamento degli Stati membri (grande sezione, sentenza 20 marzo 2018, in causa C-537/16, G.R.E. SA e altri, causa C-537/16, paragrafo 66).
Il giudice remittente e che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, ha richiesto l’intervento della Corte Costituzione censurando il precitato articolo: “nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato, al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dei relativi protocolli, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. (…) alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU)”.
La sanzione amministrativa e quella penale perseguirebbero un’identica finalità di deterrenza, come si evincerebbe sia dalla destinazione dei proventi, ex art. 174 quater della L. n. 633 del 1941, a finalità di prevenzione e accertamento dei reati in materia di diritto d’autore e alla promozione di campagne informative sull’illiceità dell’acquisto di prodotti delle opere dell’ingegno abusivi o contraffatti; sia dall’esame dei lavori preparatori della L. n. 248 del 2000, che ha inserito l’art. 174-bis nella L. n. 633 del 1941.
Il diritto al ne bis in idem riconosciuto dall’art. 4 Prot. n. (…) CEDU mira infatti, in primo luogo, a tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un nuovo procedimento per i medesimi fatti già oggetto di altro procedimento definitivamente concluso. Pertanto, nella prospettiva del rimettente, la mera circostanza della pendenza di un secondo procedimento per i medesimi fatti una volta divenuta definitiva la sanzione irrogata in esito al primo procedimento è sufficiente a rendere operante la garanzia, in assenza di una stretta connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti. A prescindere – dunque – dall’esito del secondo.
La Corte ha rilevato come le due disposizioni sanzionino esattamente le medesime condotte materiali, sicché, pur prescindendo dell’elemento soggettivo, il loro autore è “sanzionato più volte per un idem factum: concetto, quest’ultimo, da apprezzarsi secondo il criterio riferito al medesimo accadimento storico. Corte ha avuto modo nel qualificare come “punitiva” la natura delle sanzioni amministrative previste dall’ art. 174/bis della legge 633/1941. E ciò in quanto la pena è determinata di regola assumendo come base del calcolo il doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, moltiplicato per il numero di esemplari abusivamente duplicati o replicati, in modo da infliggere al trasgressore un sacrificio economico superiore al profitto ricavato dall’illecito. “Ciò rende evidente – ha chiarito la Corte – la funzione accentuatamente dissuasiva della sanzione”, come peraltro si desume dai lavori preparatori, in cui si sottolinea come l’obiettivo perseguito dalla novella fosse quello di «incrementare il grado di dissuasività delle misure di contrasto» alle violazioni del diritto d’autore, attraverso sanzioni amministrative «che appaiono dotate di autonoma deterrenza in quanto rapidamente applicabili», «a prescindere […] dai “benefici” che si possono ottenere in sede penale».